Notiziario
Registrati


ARCO
Fondo Nazionale
Pensione Complementare


Piazza Duca d'Aosta, 10
20124 Milano

Tel. 02 86996939
dal lunedì al venerdì,
h. 09:30-13:00/14:30-18:00

Fax: 02 36758014
E-mail: info@fondoarco.it

codice fiscale: 97216680153
Autorizzazione COVIP del 28/09/2000
Iscritto all'Albo
dei fondi pensione, n. 106

Domanda e Risposte

home | Domanda e Risposte

Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?

Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?

Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.

È possibile chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata?

Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze. ARCO ha regolamentato le anticipazioni prevedendo che per poter fare la richiesta l’importo da erogare non deve essere inferiore a € 1.500.

Cosa succede nel caso in cui il lavoratore iscritto ad una forma di previdenza pensionistica complementare muoia prima di aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni?

La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari designati dall’associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione ovvero, per le forme pensionistiche individuali, destinata a finalità sociali.

Per quanto tempo viene erogata la rendita pensionistica?

La rendita viene erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima. È possibile, inoltre, che la rendita sia anche reversibile su un’altra persona (es. coniuge) La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario).

Posso designare più beneficiari della mia rendita pensionistica?

Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.

Cosa succede quando il lavoratore iscritto al Fondo perde i requisiti di partecipazione?

La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L’iscritto al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; riscattare la posizione individuale.

Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al Fondo?

Sì.

In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.

ACCEDI ALL'area riservata

Area Associati
Area Aziende