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ARCO
Fondo Nazionale
Pensione Complementare


Piazza Duca d'Aosta, 10
20124 Milano

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dal lunedì al venerdì,
h. 09:30-13:00/14:30-18:00

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La contribuzione ad Arco

I flussi contributivi sono costituiti dal: • Trattamento di Fine Rapporto (TFR); • contributo a carico del lavoratore; • contributo a carico dell’azienda ovvero dal • solo Trattamento di Fine Rapporto (TFR);

l finanziamento del Fondo Pensione Arco avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto). Il lavoratore può scegliere di versare un contributo a proprio carico il cui importo minimo è stabilito dal contratto collettivo di riferimento: in tal caso anche il datore di lavoro è tenuto a versare il un contributo a suo carico anch’esso stabilito dalla contrattazione collettiva.

La decorrenza del conferimento del TFR è dal periodo di paga in corso al momento della scelta, mentre quella relativa alle contribuzioni a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro è dal primo giorno del mese successivo a quello dell'adesione.
Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

Nella tabella che segue sono riportati i contributi previsti dai contratti collettivi da versare ad ARCO che variano in base al settore di appartenenza e alla data di prima occupazione

CCNL Lavoratori con prima occupazione antecedente al 28-04-1993 Lavoratori con prima occupazione successiva al 29-04-1993
Imponibile
Contributo Lavoratore* Contributo Azienda
TFR**
Contributo Lavoratore* Contributo Azienda
TFR**
Legno e Arredamento industria (Federlegno - Arredo)
1,30% 1,40% 30%*** 1,30% 1,40% 100% retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
Legno e Arredamento piccola industria (UNITAL)
1,30% 1,40% 30%*** 1,30% 1,40% 100% retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione piccola e media industria (Confimi)
1,30% 1,40% 30% 1,30% 1,40% 100% retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
Laterizi e Manufatti in cemento (Andil, Assobeton)
1,40% 1,40% 40%*** 1,40% 1,40% 100% minimo tabellare, contingenza, E.D.R. e indennità funzione quadri

Lapidei ed inerti (Confindustria Marmomacchine - Anepla)

1,30% 1,50% 40%*** 1,30% 1,50% 100% retribuzione utile per il calcolo del TFR / per la sola contribuzione volontaria aggiuntiva base di calcolo: minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R.
Lapidei Verona (CONFAPI)
1,40% 1,40% 40%*** 1,40% 1,40% 100% minimo tabellare, contingenza, E.D.R.
Maniglie 1,20% 1,20% 40%*** 1,20% 1,20% 100% minimo tabellare, indennità di contingenza, III elemento, E.D.R.

* per il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore

** calcolato sul maturato mensile

*** Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente aumentata

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell’aderente.

Esempio di contribuzione settore Legno-Arredamento:

Lavoratori con prima occupazione antecedente al 28-04-1993 Lavoratori con prima occupazione successiva al 29-04-1993

Retribuzione annua

20.000,00 20.000,00

contributo Azienda (1,40%)

280,00 280,00

contributo Lavoratore (1,30%)

260,00 260,00

quota TFR (% su TFR maturando)

(30%) 415,00 (100%) 1.380,00

Totale versamento annuo

955,00 1.920,00

I dipendenti possono aumentare l'aliquota di contribuzione minima a proprio carico (1,20%/1,40%); successivamente, in qualsiasi momento, possono decidere di variarla nuovamente (aumentandola/diminuendola). La contribuzione al fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ed in ogni caso di uscita dal Fondo.
Il lavoratore può richiedere unilateralmente la sospensione della contribuzione con effetto dal mese successivo alla richiesta dandone comunicazione al Fondo (con conseguente sospensione anche della quota a carico dell'azienda, ma non del TFR che continuerà ad essere destinato al Fondo). E’ consentito il ripristino della contribuzione.

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