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ARCO
Fondo Nazionale
Pensione Complementare


Piazza Duca d'Aosta, 10
20124 Milano

Tel. 02 86996939
dal lunedì al venerdì,
h. 09:30-13:00/14:30-18:00

Fax: 02 36758014
E-mail: info@fondoarco.it

codice fiscale: 97216680153
Autorizzazione COVIP del 28/09/2000
Iscritto all'Albo
dei fondi pensione, n. 106

Domanda e Risposte

home | Domanda e Risposte

Qual è il regime fiscale dei contributi per gli iscritti ad una forma pensionistica complementare?

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.

Qual è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal Fondo?

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata dell'11% (anziché dell'ordinaria 12,5%).

Come è trattato fiscalmente il riscatto?

Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: • morte dell’aderente, • stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa • cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi • procedure di mobilità, • cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

Qual è il trattamento fiscale della prestazione finale (rendita e capitale)?

Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?

L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Come è trattata fiscalmente l’anticipazione?

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.

La rivalutazione della rendita è tassata?

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 12,5%.

Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo, il lavoratore dipendente deve fare la dichiarazione dei redditi (unico pf, 730,…)?

No. infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.

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