Nel caso di neo-occupati o di lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro abbiano espresso la propria volontà di mantenere il tfr in azienda, la scelta se destinare il tfr ad ARCO o mantenerlo in azienda deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.
Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr maturando dal giorno successivo alla fine del semestre viene conferito ad ARCO fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile.
In caso di aziende con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.
Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. L’iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.
Il tfr maturando a partire dalla data di assunzione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato. Il TFR devoluto all’INPS manterrà la stessa disciplina attualmente vigente per il TFR accantonato dal datore di lavoro (sia in materia di rivalutazione di legge, sia in materia di anticipazione e liquidazione). L’iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra: a) conferirlo ad ARCO (fondo pensione negoziale) o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il Tfr maturando sarà versato al Fondo o alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione. b) mantenerlo in azienda: in questo caso il tfr maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.
No.
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve contribuire con un proprio versamento.
No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.