No. Al modulo deve essere allegato il modulo di adesione al Fondo
a. lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda: il TFR continuerà a rimanere in azienda, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad ARCO;
b. lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione: il lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto richiesta di liquidazione della posizione previdenziale riferita al precedente rapporto di lavoro. In questa ipotesi il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR attraverso la compilazione del modulo TFR2;
c. lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione: la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. In caso di perdita del requisito di partecipazione alla forma di previdenza complementare in cui il lavoratore era iscritto in precedenza, avrà 6 mesi di tempo per scegliere di destinare il TFR ad ARCO; gli effetti della scelta retroagiranno tuttavia alla data di assunzione.