Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.
Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze. ARCO ha regolamentato le anticipazioni prevedendo che per poter fare la richiesta l’importo da erogare non deve essere inferiore a € 1.500.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari designati dall’associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione ovvero, per le forme pensionistiche individuali, destinata a finalità sociali.
La rendita viene erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima. È possibile, inoltre, che la rendita sia anche reversibile su un’altra persona (es. coniuge) La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario).
Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L’iscritto al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; riscattare la posizione individuale.
Sì.
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:
a. cessazione dell’attività lavorativa;
b. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:
a. cessazione dell’attività lavorativa;
b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
c. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.