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Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del tfr?

Nel caso di neo-occupati o di lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro abbiano espresso la propria volontà di mantenere il tfr in azienda, la scelta se destinare il tfr ad ARCO o mantenerlo in azienda deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.

Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?

Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr maturando dal giorno successivo alla fine del semestre viene conferito ad ARCO fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile.

Cosa succede al TFR maturato tra la data di inizio del semestre (data di assunzione) e la data di effettiva scelta di adesione ad ARCO?

In caso di aziende con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.

Cosa succede se si decide di mantenere il tfr in azienda e si lavora in un'impresa che occupa fino a 49 dipendenti?

Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. L’iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

Cosa succede se decido di mantenere il tfr in azienda e si lavora in un impresa che occupa almeno 50 dipendenti?

Il tfr maturando a partire dalla data di assunzione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato. Il TFR devoluto all’INPS manterrà la stessa disciplina attualmente vigente per il TFR accantonato dal datore di lavoro (sia in materia di rivalutazione di legge, sia in materia di anticipazione e liquidazione). L’iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28.04.93?

Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).

Quali scelte può effettuare il lavoratore entro sei mesi dalla data di assunzione in relazione al tfr maturando?

In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra: a) conferirlo ad ARCO (fondo pensione negoziale) o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il Tfr maturando sarà versato al Fondo o alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione. b) mantenerlo in azienda: in questo caso il tfr maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.

Se si conferisce solo il tfr ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?

No.

Se si conferisce ad ARCO solo il tfr si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve contribuire con un proprio versamento.

Si può aderire ad ARCO (forma pensionistica negoziale) senza versare ad essa il tfr?

No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

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