I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.
I rendimenti maturati sono tassati dal 2014 pari al 20% (ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato – si stima quindi che mediamente l’aliquota sia pari al 15,5%); in precedenza l’aliquota era pari all’11%.
Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: • morte dell’aderente, • stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa • cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi • procedure di mobilità, • cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%
Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.
Sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva che fino al 2011 è pari al 12,50%.
Per la parte di plusvalenza maturata dal 01/01/2012 la misura dell’imposta sostitutiva è invece prevista fino ad un massimo del 20%; dal 01/07/2014 pari al 26%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione.
No. infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.