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Fondo Pensione


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da lunedì a giovedì,
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dei fondi pensione, n. 106

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Domanda e Risposte

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Qual è il regime fiscale dei contributi per gli iscritti ad una forma pensionistica complementare?

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.

Qual è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal Fondo?

I rendimenti maturati sono tassati dal 2014 pari al 20% (ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato –  si stima quindi che mediamente l’aliquota sia pari al 15,5%); in precedenza l’aliquota era pari all’11%.

Come è trattato fiscalmente il riscatto?

Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: • morte dell’aderente, • stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa • cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi • procedure di mobilità, • cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%

Qual è il trattamento fiscale della prestazione finale (rendita e capitale)?

Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?

L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Come è trattata fiscalmente l’anticipazione?

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.

La rivalutazione della rendita è tassata?

Sul  rendimento  annuo  finanziario  prodotto  dalla  rendita  in  erogazione  è  applicata  una  imposta sostitutiva che fino al 2011 è pari al 12,50%.

Per la parte di plusvalenza maturata dal 01/01/2012 la misura dell’imposta sostitutiva è invece prevista fino ad un massimo del 20%; dal 01/07/2014 pari al 26%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione.

Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo, il lavoratore dipendente deve fare la dichiarazione dei redditi (unico pf, 730,…)?

No. infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.

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