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a
- » Aliquota IRPEF
- È la percentuale che viene applicata al reddito imponibile e che serve a determinare l'imposta. Il reddito ai fini IRPEF è diviso in scaglioni e ogni scaglione è assoggettato ad una aliquota diversa.
- » Aliquote marginali
- Sono le aliquote crescenti Irpef che si applicano ai vari scaglioni di reddito (esempio: reddito imponibile di € 20.000 ==> € 15.000 tassati con aliquota del 23% e 5.000 € tassati con aliquota del 29%)
- » Assegno sociale
- L'assegno sociale ha sostituito dal 1 gennaio 1996, la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni e un particolare stato di bisogno. È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini dell'UE che abbiano:
- 65 anni di età
- la residenza in Italia
- un reddito pari a zero o di modesto importo.
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.
Per il 2004 è pari a € 367,97 (importo mensile per 13 mensilità).
I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Per il 2004 tali limiti sono pari a € 4.783,61 annui se il pensionato è solo, € 9.567,22 annui se è coniugato.
- » Asset allocation strategica
- L’asset allocation strategica definisce la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse asset class (azioni, obbligazioni,), individuando la politica di investimento di lungo periodo del fondo.
- » Asset allocation tattica
- Qualora siano previsti degli intervalli di variabilità all'interno delle linee di AAS, la AAT è costituita dalla scelte di scostamento rispetto al portafoglio neutrale definito dal benchmark.
b
- » Base imponibile
- È il reddito che verrà effettivamente tassato: dato che si ricava dal reddito complessivo e sul quale si calcola l'imposta, applicando le relative aliquote.
- » Base imponibile previdenziale
- È l'ammontare su cui va calcolata la percentuale di contribuzione alla previdenza obbligatoria.
- » Benchmark
- Parametro oggettivo di riferimento utilizzato dal Fondo per verificare i risultati della gestione.
c
- » Capitalizzazione individuale
- Il lavoratore aderente versa in un conto personale la propria contribuzione stabilita contrattualmente. Ad essa si aggiungono la contribuzione a carico dell’azienda, una quota prestabilita di TFR, ed un eventuale contributo volontario. L'ammontare dei contributi viene investito nei mercati finanziari al fine di ottenere un rendimento positivo che porti il lavoratore ad accrescere la propria posizione presso il Fondo Pensione. Dato che i rendimenti che si otterranno dalla gestione finanziaria non sono certi, non è possibile stabilire in via preventiva quale sarà il valore futuro della posizione individuale.
- » CCNL
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- » Commissione di vigilanza sui Fondi pensione
- E' l’Autorità pubblica ed indipendente chiamata a vigilare sulla corretta amministrazione e gestione dei fondi pensione
- » Conto corrente virtuale
- Anche con il passaggio ad un regime Contributivo, il sistema pensionistico resta a ripartizione. I contributi versati dalla popolazione attiva in un certo periodo vengono utilizzati per pagare le prestazioni dei pensionati nello stesso periodo. Per questo motivo l’accumulazione e la capitalizzazione dei contributi è solo virtuale ed utilizzata ai fini del calcolo delle pensioni.
- » Contributo obbligatorio
- È il contributo minimo previsto dall'Accordo.
- » Contribuzione definita
- In un Fondo pensione a contribuzione definita è certa la misura della contribuzione. L'entità del flusso contributivo, costituito dai contributi del lavoratore, del datore di lavoro nonché dalle quote di Tfr, è determinata dalle fonti istitutive.
d
- » Deduzione/Deducibilità
- Le somme in deduzione/deducibilità riducono, per un valore pari al loro intero importo, il reddito imponibile. Il risparmio fiscale è quindi pari all'aliquota marginale.
- » Detrazione/Detraibilità
- Le somme in detrazione/detraibilità riducono l'imposta dovuta per un valore pari al loro importo moltiplicato per l'aliquota di detrazione.
e
- » Esternalizzazione / Outsourcing
- Affidamento a soggetti esterni di alcune attività del Fondo Pensione. L'esternalizzazione può essere decisa dal Fondo Pensione (es. attività del Service amministrativo) o imposta dalla legge (es. gestione finanziaria nei fondi pensione negoziali; erogazione delle rendite).
- » ETT
- È il regime di tassazione introdotto dal legislatore per la previdenza complementare. Le tre lettere rappresentano i tre momenti di vita fiscale: 1° la contribuzione, 2° il rendimento del patrimonio investito, 3° le prestazioni.
E = esenzione delle somme versate.
T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari.
T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).
f
- » Famigliare a carico
- È fiscalmente considerato a carico il famigliare con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 Euro (lire 5.500.000) e individuato fra coloro che sono legati da vincoli di parentela tali da comportare, se necessario, l'obbligo degli alimenti, e in particolare: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali, e in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali. Gli adottati, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
- » Fondi a prestazione definita
- Si tratta di Fondi in cui è certa l’entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta
- » Fondi comuni di investimento
- Sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio, assoggettati alle disposizioni del T.U.I.F (D.Lgs. 58/98).
- » Fondo pensione aperto
- Tipologia di Fondo pensione disciplinata dall’art. 9 del D.Lgs. 124/93, costituito sotto forma di patrimonio autonomo e separato all’interno di una società abilitata alla gestione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 124/93.
- » Fondo pensione chiuso o negoziale
- E' il Fondo pensione istituito dalle fonti contrattuali o regolamentari di cui all’art. 3 del D.Lgs. 124/93 e costituito nelle forme dell’associazione o della fondazione come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 124/93.
- » Fondo pensione complementare
- È una associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello INPS.
- » Fonti Istitutive
- Atto attraverso il quale si provvede all’istituzione del Fondo Pensione (contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, accordi tra soci lavoratori…).
- » Forme pensionistiche individuali
- Forme di previdenza da attuarsi mediante l’adesione, su base individuale al Fondo pensione aperto (art. 9-bis del D.Lgs. 124/93) ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 9-bis del D.Lgs. 124/93)
i
- » Imposta sostitutiva
- È una imposta che viene applicata ad alcuni redditi in sostituzione dell'imposta ordinaria a cui quei redditi avrebbero dovuto essere assoggettati.
m
- » Monocomparto
- Un fondo monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, attraverso la definizione di un’unica politica di investimento.
- » Montante contributivo
- Ammontare dei contributi versati all’INPS e delle relative rivalutazioni (legate alla crescita del PIL). Il montante contributivo costituisce la somma che, nel sistema contributivo, sarà convertita in rendita.
- » Multicomparto
- Un fondo multicomparto è strutturato su più comparti, ciascuno dei quali si caratterizza per una propria politica di investimento. In un fondo così articolato, l’iscritto potrà pertanto scegliere il comparto al quale aderire in funzione dei propri bisogni, esigenze, propensione al rischio, etc….
n
- » No Tax Area
- La no tax area (che tecnicamente viene definita deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione) è quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione. Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall’Irpef.
A tutti i contribuenti viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell’anno, una deduzione base dal reddito complessivo di 3.000 euro.
Tale importo aumenta:
- di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti;
- di 4.000 euro per i pensionati;
- di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.
o
- » Onere deducibile
- È una somma che riduce il reddito imponibile, ovvero il reddito che sarà soggetto a tassazione. Ciò comporta che il vantaggio fiscale riconosciuto a tale somma è pari, per il lavoratore alla propria aliquota marginale IRPEF.
p
- » Partecipazione paritetica
- Tutte le categorie di votanti sono rappresentati in un'assemblea con lo stesso numero di membri. Ad esempio, lavoratori e datori di lavoro hanno la stessa rappresentatività all’interno dell’Assemblea dei Delegati.
- » Parti istitutive
- Soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive
- » Pensione di vecchiaia (INPS)
- Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:
- età
- contribuzione minima
- cessazione del rapporto di lavoro
Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.
Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo (e misto) o contributivo.
- » Periodo di imposta
- È il periodo preso a riferimento per la commisurazione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta (quasi sempre corrispondente all'anno solare).
- » PIL
- Prodotto Interno Lordo. Valore della produzione totale di beni e servizi dell'economia, aumentata delle imposte indirette sulle importazioni e al netto dei consumi intermedi. Rappresenta la misura fondamentale dell'andamento dell'attività economica.
- » Plafond assoluto
- È il limite massimo assoluto di deduzione dei contributi alla previdenza complementare. È pari a 5164,57 Euro (10.000.000 lire).
- » Plafond relativo
- È il limite relativo di deduzione dei contributi alla previdenza complementare. È pari al 12% del reddito imponibile.
- » Plafond TFR
- È il limite che opera soltanto relativamente ai redditi da lavoro dipendente. È pari a due volte il TFR versato al fondo pensione.
- » Posizione individuale/Montante
- Rappresenta il controvalore delle somme investite dal lavoratore nel fondo pensione. È costituito per ciascun aderente dall'insieme dei contributi versati e dai rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del fondo pensione.
- » Premorienza
- Decesso del lavoratore antecedente al momento del pensionamento.
- » Prestazione pensionistica complementare di anzianità
- È la prestazione che si consegue al compimento di una età di non più di 10 anni inferiore all'età stabilita dal regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
- » Prestazione pensionistica complementare di vecchiaia
- È la prestazione che si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio avendo maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo
q
- » Quota associativa
- Quota parte del flusso contributivo destinata alla copertura degli oneri di gestione
- » Quota d’iscrizione
- Quota una tantum versata al momento dell’adesione al Fondo
r
- » Reddito complessivo
- È il reddito su cui si calcola il limite percentuale di deducibilità per i contributi versati: esso è costituito da qualsiasi reddito percepito dal lavoratore in via occasionale o continuativa.
- » Responsabile
- E' la figura professionale che sovrintende alla complessiva gestione del Fondo pensione aperto.
s
- » Sistema di calcolo contributivo
- È il sistema di calcolo, attualmente in vigore, legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.
Requisito per il pensionamento è un'età dai 57 ai 65 anni, sia per gli uomini che per le donne. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.
Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.
- » Sistema di calcolo retributivo
- È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). E' ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.
Si va in pensione a: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne. Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne.
Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.)
- » Sistema misto
- Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: il sistema di calcolo retributivo viene applicato pro-rata per i contributi versati fino alla fine del 1995, mentre per gli anni successivi viene applicato il regime di calcolo contributivo.
t
- » Tassazione ordinaria
- L'applicazione delle aliquote IRPEF ai diversi scaglioni di reddito imponibile.
- » Tassazione separata
- È un tipo di tassazione agevolata rispetto alla ordinaria tassazione IRPEF. Tale tassazione impedisce che, nell'anno in cui vengono percepiti, i redditi maturati in più anni si sommino agli altri redditi del lavoratore tassati con le aliquote IRPEF.