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ARCO
Fondo Pensione


Piazza Duca d'Aosta, 10
20124 Milano

Tel. 02 86996939
da lunedì a giovedì,
h. 10:00-13:00/15:30-17:30
il venerdì,
h. 10:00-13:00

Fax: 02 36758014
E-mail: info@fondoarco.it
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codice fiscale: 97216680153
Autorizzazione COVIP del 28/09/2000
Iscritto all'Albo
dei fondi pensione, n. 106

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Domanda e Risposte

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Quanto devo versare al Fondo e quanto versa per me l’Azienda?

 

Per i lavoratori dipendenti privati i contributi sono costituiti da: una quota a carico dell’Azienda, una quota a carico del lavoratore trattenuta mensilmente in busta paga e una quota del TFR pari al 100% dello stesso (6,91%) per gli iscritti di prima occupazione assunti dopo il 28/4/93 ovvero da una quota del TFR pari almeno a quanto previsto dalle fonti istitutive (30% o 40%) o il 100% per gli iscritti assunti prima del 28 aprile 1993.

I contributi sono calcolati:

  • per i contratti Legno, Sughero, Mobile, arredamento boschivi e forestali (Federlegno-Arredo) e per i contratti Legno (Unital) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
  • per i contratti Laterizi e Manufatti in cemento e Maniglie su paga base, contingenza, EDR ed eventualmente indennità funzione quadri;
  • per i contratti Lapidei e Inerti (Assomarmi) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e per la sola contribuzione volontaria aggiuntiva su minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR.

 

 

Per quanto tempo il lavoratore che abbia aderito al Fondo pensione è obbligato al versamento dei contributi?

L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. Tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione.

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari

La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede, per i lavoratori dipendenti, che la contribuzione al Fondo pensione si compone di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, Tfr. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.

Se non mi iscrivo al Fondo ho diritto ad avere in busta quanto stabilito a carico dell’impresa nell’accordo per la previdenza complementare?

No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.

È possibile integrare i contributi obbligatori con una contribuzione aggiuntiva?

Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.

In quale misura il Tfr è devoluto al Fondo pensione?

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione. Negli altri casi, le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive (30% o 40% in funzione del CCNL di riferimento) oppure il 100% del TFR.

A chi spetta la determinazione della contribuzione dovuta nelle forme collettive?

Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo sono determinati dal CCNL.

Cosa succede quando successivi accordi contrattuali stabiliscono un aumento della contribuzione?

L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.

Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al Fondo pensione?

Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr , eventuale contributo volontario…). Inoltre, una volta l’anno l’iscritto al Fondo pensione è destinatario di una “Comunicazione periodica”, redatta secondo lo schema elaborato dalla Commissione di vigilanza, attraverso la quale il Fondo pensione informa gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. Inoltre nell’area riservata del sito web è possibile, utilizzando le password assegnate, visualizzare la propria posizione previdenziale.

Cosa succede se il socio rinuncia a contribuire al Fondo pensione?

Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del Tfr.

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