Per i lavoratori dipendenti privati i contributi sono costituiti da: una quota a carico dell’Azienda, una quota a carico del lavoratore trattenuta mensilmente in busta paga e una quota del TFR pari al 100% dello stesso (6,91%) per gli iscritti di prima occupazione assunti dopo il 28/4/93 ovvero da una quota del TFR pari almeno a quanto previsto dalle fonti istitutive (30% o 40%) o il 100% per gli iscritti assunti prima del 28 aprile 1993.
I contributi sono calcolati:
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. Tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione.
La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede, per i lavoratori dipendenti, che la contribuzione al Fondo pensione si compone di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, Tfr. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione. Negli altri casi, le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive (30% o 40% in funzione del CCNL di riferimento) oppure il 100% del TFR.
Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo sono determinati dal CCNL.
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr , eventuale contributo volontario…). Inoltre, una volta l’anno l’iscritto al Fondo pensione è destinatario di una “Comunicazione periodica”, redatta secondo lo schema elaborato dalla Commissione di vigilanza, attraverso la quale il Fondo pensione informa gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. Inoltre nell’area riservata del sito web è possibile, utilizzando le password assegnate, visualizzare la propria posizione previdenziale.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del Tfr.